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Istanza ammortizzatori: l’impedimento del Consulente non costituisce causa di forza maggiore

9 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’omessa comunicazione dell’impedimento – circostanza relativa ai rapporti interni tra azienda e proprio consulente del lavoro – esclude che la condizione di quarantena cui era sottoposto il professionista possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il superamento del termine perentorio previsto ex lege per la presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori sociali all’Inps. Per tali ragioni, il TAR Calabria ha respinto – con sentenza n. 375 del 24 febbraio 2021 – il ricorso presentato da un’azienda contro il rigetto dell’istanza di accesso per assegno ordinario presentata tardivamente dal consulente di riferimento, costretto in regime di quarantena.

La società ricorrente ha agito per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento Inps, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso per assegno ordinario, per mancato rispetto dei termini di presentazione. L’impresa, come tante nell’ultimo anno, era stata costretta a richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia, registrando sempre l’accoglimento delle relative domande. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda era stata rigettata poiché presentata oltre il termine ultimo fissato al 31.10.2020. La ricorrente lamenta quindi l’illegittimità della statuizione reiettiva, per violazione dell’art. 97 Cost., nonché per vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, stante la sussistenza di una causa di forza maggiore.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha, invece, ritenuto il ricorso infondato.
Occorre premettere che risulta incontestata la circostanza che la domanda di ammissione agli ammortizzatori sociali, per il periodo compreso dal 27.07.2020 al 26.09.2020, sia stata presentata tardivamente. Secondo l’impresa ricorrente, però, il tardivo deposito sarebbe stato determinato non da una propria negligenza, bensì da una causa di forza maggiore occorsa al consulente del lavoro, delegato ad eseguire la specifica attività, di cui la società si avvaleva per la gestione di tali pratiche.
Il consulente in questione era stato infatti (dal 25.10.2020 al 10.11.2020) sottoposto, presso la propria abitazione, al regime di quarantena, in quanto con stretto congiunto e convivente risultato positivo al coronavirus. In virtù di tale impedimento, lo stesso, privo di altri collaboratori, non aveva potuto recarsi presso il suo studio ed eseguire tempestivamente gli adempimenti prescritti.
In considerazione quindi delle eccezionali, imprevedibili ed insuperabili circostanze di fatto, né il consulente del lavoro, né la società ricorrente, all’oscuro dell’impedimento del consulente, avevano potuto tempestivamente eseguire gli adempimenti richiesti dalla legge per presentare la domanda. A fronte di una causa di forza maggiore, la statuizione reiettiva risulterebbe – secondo la ricorrente – irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Tuttavia, secondo il Tar, la censura va disattesa, in quanto sulla scorta della ricostruzione della vicenda, non è possibile ravvisare la dedotta causa di forza maggiore.
Per come precisato dalla deducente, il consulente del lavoro, posto in quarantena fiduciaria ha omesso di comunicare alla società il proprio temporaneo impedimento nello svolgimento dell’attività professionale. Laddove il professionista avesse, invece, immediatamente reso nota la condizione in cui era costretto all’azienda coinvolta, quest’ultima, nell’arco temporale compreso tra il 25.10.2020 e il 30.10.2020 avrebbe potuto adoperarsi affinché l’incombente fosse tempestivamente eseguito da altro professionista.
Ne consegue che l’omessa comunicazione dell’impedimento – circostanza relativa ai rapporti interni tra la ricorrente ed il proprio consulente del lavoro – esclude che la condizione di quarantena cui era sottoposto il professionista possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il superamento del perentorio termine previsto ex lege per la presentazione dell’istanza all’Inps da parte dell’esponente.
Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto.

 

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