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INPS: chiarimenti sulla gestione delle domande di emersione

23 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono chiarimenti sulla gestione delle domande di emersione per i lavoratori domestici.

Con disposto dal il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno disposto che in caso di “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, in tutte le ipotesi previste dal comma 3 del decreto legge 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il sistema informatico del Ministero dell’Interno che riceve l’istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all’Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell’istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell’istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l’istanza di regolarizzazione”.
Pertanto, in tutti i casi in cui la comunicazione obbligatoria di assunzione a seguito di domanda di emersione per sussistenza non risulti pervenuta il datore di lavoro in prima istanza dovrebbe contattare lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sollecitare l’invio della stessa o informarsi sulle motivazioni che non ne hanno permesso l’invio.
Questo caso, quindi, si presenta quando, per un datore di lavoro, che ha inoltrato una domanda di emersione allo Sportello Unico dell’Immigrazione per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, non è presente l’Unilav nell’archivio intranet delle “Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro”. Poiché la C.O. rappresenta il canale di comunicazione attraverso il quale l’Istituto viene a conoscenza della presenza di un’istanza d’emersione presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione, in assenza di questa il rapporto denunciato non risulta iscritto in via automatica negli archivi afferenti al lavoro domestico.
In considerazione del fatto che è già trascorso più di un anno dall’inizio del procedimento di emersione, al fine di permettere i pagamenti della contribuzione ordinaria dal giorno successivo alla data della domanda, potrebbe rendersi necessario per la sede inserire il rapporto di lavoro attraverso la procedura Intranet per la gestione del lavoro domestico.
A tale scopo la funzione di “Inserimento Domande” è stata implementata con la possibilità di indicare che si tratta di iscrizione per “EMERSIONE ART 103 DL 34 2020”, anche per i rapporti di lavoro iniziati in data antecedente il 1° giugno 2020; è richiesto di inserire obbligatoriamente l’identificativo della domanda rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione e, come data di presentazione, dovrà essere indicata quella presente sulla ricevuta della domanda di emersione.

Vi sono casi in cui, pur essendo pervenuta la C.O. dall’Ufficio Immigrazione della Prefettura, non si è potuto procedere con la registrazione negli archivi del Lavoro Domestico per la mancanza della data di presentazione della domanda di emersione. Questa data, infatti, è indispensabile per permettere alle procedure di distinguere un rapporto di lavoro in sussistenza da uno in conclusione; quando detta data di presentazione è uguale o successiva alla data di inizio dell’attività si tratta di un rapporto in sussistenza ed è dovuto il pagamento della contribuzione forfettaria mensile dal mese di inizio al mese di presentazione della domanda di emersione.
La “data presentazione” viene comunicata periodicamente dal Ministero dell’Interno su un flusso dati dedicato; tuttavia, constatata la persistenza di domande d’emersione per le quali questa informazione risulta assente, e per venire incontro tempestivamente alle richieste dell’utenza, a breve sarà rilasciata una apposita funzione che permetterà di inserire la data di presentazione della domanda di emersione nei casi appena rappresentati con la conseguente creazione da flusso automatico del rapporto di lavoro d’emersione.
Con riferimento ai rapporti di lavoro in conclusione, il datore di lavoro, che al momento della domanda aveva dichiarato solo l’intenzione di assumere un lavoratore straniero già presente nel territorio italiano, deve presentare la C.O. di assunzione attraverso il servizio presente sul Portale dell’Istituto entro il giorno precedente l’effettivo inizio dell’attività lavorativa. Nel giorno in cui le parti sono convocate presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, l’Ufficio Immigrazione della Prefettura invia una nuova C.O. che sarà gestita dai servizi informatici dell’Istituto, e il rapporto sarà modificato in automatico da provvisorio a definitivo.

Relativamente alla ricezione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione dell’esito positivo della procedura d’emersione, si procederà centralmente alla trasformazione del rapporto di lavoro da provvisorio da “emersione art. 103 DL 34 del 2020” a rapporto di lavoro definitivo. Tale lavorazione sarà totalmente automatica nei casi in cui non siano presenti incongruenze nei dati. Per la gestione dei casi residuali sarà predisposta un’apposita procedura a disposizione della sede.
A fronte della ricezione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione dell’esito negativo della procedura d’emersione verrà messa a disposizione della sede una apposita funzionalità che mostrerà il motivo dell’esito negativo e consentirà di attivare, a seconda del caso, una delle lavorazioni di seguito:
– se vi è stata attività lavorativa il rapporto di lavoro dovrà essere cessato alla data del provvedimento oppure all’ultimo sabato coperto da contribuzione.
– se non vi è stata attività lavorativa (per esempio nel caso di lavoro fittizio o di disconoscimento) si dovrà annullare l’eventuale contribuzione senza predisposizione di rimborso e successivamente si potrà respingere il rapporto di lavoro.
In caso di disconoscimento di una domanda di “emersione art. 103 D.L. 34/2020” da parte di un utente che ha ricevuto comunicazioni in merito alla stessa, dall’INPS o dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, è necessario che il soggetto interessato presenti la denuncia per furto d’identità alle Autorità Giudiziarie, in quanto c’è stata appropriazione e utilizzo fraudolento dei suoi documenti d’identità, dei suoi dati personali e/o delle sue credenziali di accesso.

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