L’Inps, con circolare del 28 ottobre 2021, n. 161, fornisce indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (FENAPI), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro
In data 15 ottobre 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Inps e la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori (FENAPI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello F24.
Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’”Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi indicati nella stessa convenzione.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica questa sua intenzione all’Associazione sindacale, motivandola. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, mediante PEC.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni indicate devono essere effettuate a mezzo PEC.