Al fine di contenere gli effetti sull’occupazione determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il Legislatore ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029. La misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI. Con circolare n. 5 del 16 marzo 2021, e la precedente n. 10/2020, l’INPGI disciplina la concessione dell’esonero contributivo in questione limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea. La Legge di Bilancio 2021, in particolare, all’articolo 1, comma 161 ha previsto una diversa modulazione dell’entità dell’esonero: fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).
Si ricorda che la decontribuzione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale, interessato dall’INPGI – come accennato – ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso questo Istituto.
Al riguardo, Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 1, comma 162, della legge di bilancio 2021, nell’estendere il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 citato, ha rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione non trova applicazione:
– agli enti pubblici economici;
– agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
-agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
– alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
– alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– ai consorzi di bonifica;
– ai consorzi industriali;
– agli enti morali;
– agli enti ecclesiastici.
Per effetto delle Decisioni della Unione europea – C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 e Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 – sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario.
Fermo restando tutto quanto sopra, ai fini della gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, sono richiamate integralmente le indicazioni fornite con la Circolare INPGI n. 10 del 30 ottobre 2020.
La Circolare in commento e la già richiamata Circolare n. 10 disciplinano, per i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI, la concessione dell’esonero in questione limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea.