Il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale, va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (Corte di Cassazione, sentenza 21 giugno 2021, n. 17606) Una Corte d’appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva rigettato la domanda di un lavoratore che si era visto negare il diritto a pecepire l’indennità di disoccupazione per difetto della contribuzione necessaria. In particolare, la Corte di merito, aveva ritenuto non computabili, in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro, le 5 settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso non lavorato, che comporta l’immediata estinzione del rapporto di lavoro, escludendo così che il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per beneficiare della prestazione richiesta.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore in Cassazione, per aver la sentenza ritenuto erroneamente che il periodo di preavviso corrisposto fosse inutile ai fini del requisito contributivo, ancorchè fossero stati corrisposti i contributi sulla relativa somma.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
Pur considerata la natura obbligatoria del preavviso (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 7914/1994) e l’immediata cessazione del rapporto di lavoro (Corte di Cassazione, sentenza n. 15495/2008), va evidenziata l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, sicchè se il rapporto lavorativo cessa immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di rilevanza per diversi profili (così superando il precedente approdo offerto da Corte di Cassazione, sentenza n. 13959/2009).
Intanto, l’autonoma ricostruzione della fattispecie ai fini previdenziali emerge dall’analisi della norma di cui all’articolo 73, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935, il quale, nel prevedere che “qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate”, differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso, in quanto l’indennità sostitutiva sia stata pagata, evidenziando nello specifico la rilevanza del periodo di pravviso ai fini previdenziali, come se il rapporto fosse continuato.
Altre considerazioni consentono poi di attibuire rilevanza al detto periodo di preavviso, non lavorato, ai fini previdenziali. In particolare, l’indennità sostitutiva di preavviso è uno degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, ai quali si correla l’obbligazione contributiva previdenziale del datore, il quale paga contributi anche in relazione all’indennità sostitutiva. Ciò, peraltro, nel caso di specie è pacificamente avvenuto, avendo l’Istituto previdenziale riscosso i relativi contributi.
In secondo luogo, la contribuzione sull’indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso erogatagli dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi contributi (Corte di Cassazione, sentenza n. 12095/2013).
In tale contesto, deve rilevarsi che l’indennità di disoccupazione è prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale, non essendo a carico della fiscalità generale, ma correlandosi specificamente ad un montante contributivo, e ciò sia in ordine ai presupposti della maturazione, che in ordine all’ammontare della prestazione. Se dunque l’indennità sostitutiva del preavviso è normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base pensionabile, logica sinallagmatica vuole che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione.