Alla quota di incentivo all’esodo erogato a titolo di anticipazione in epoca antecedente al licenziamento trova applicazione la tassazione separata in luogo a quella ordinaria, in quanto si sostanzia comunque in “somma percepita una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 17 del Tuir, essendo completamente slegata dall’esecuzione del rapporto e/o dalle prestazione tipiche dello stesso (Agenzia Entrate – risposta 16 marzo 2021, n. 177). L’imposta si applica separatamente sulle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto.
Tra le “altre indennità e somme”, viene ricompreso l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.
In relazione alla disciplina fiscale applicabile a tale emolumento, viene previsto che queste “anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1”, ovvero con la medesima aliquota del TFR.
Riguardo all regime fiscale applicabile alle anticipazioni degli emolumenti in esame il Tuir prevede il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Pertanto in caso di anticipazione dell’incentivo all’esodo, deve essere applicata l’imposta separatamente sulla somma che a titolo di “anticipazione” del trattamento incentivante viene corrisposta ai lavoratori che hanno inviato la propria “Manifestazione di Volontà”, con indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.