• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio 27

Consulenti del Lavoro

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE

Incarichi retribuiti conferiti al personale sanitario collocato in quiescenza: effetti pensionistici

27 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 70/2021, l’Inps fornisce indicazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 3-bis, DL n. 2/2021, il qualr ha previsto la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Istituto richiama, inoltre, le istruzioni operative in ordine alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell’emergenza. Si forniscono, infine, indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione.

La legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 ha inserito nel DL n. 2/2021, dopo l’articolo 3, l’articolo 3-bis, che stabilisce una particolare disciplina con riferimento agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021
L’articolo 3-bis, entrato in vigore il 13 marzo 2021, prevede che: “In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del DL n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”.
Dunque, per effetto di quanto sopra, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti per fare fronte all’emergenza COVID, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
In caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.

Comunicazione all’INPS
Le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle Strutture Inps competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo
L’articolo 2-bis, comma 5, del DL n. 18/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 27/2020, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 (c.d. quota 100).
L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100.
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti, gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti, di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.

Effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto in somministrazione
Lo stato di emergenza pandemica ha reso necessario, per lo svolgimento di alcune particolari attività volte al contenimento del contagio, il ricorso ad altre figure professionali; in particolare l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 ha previsto l’assunzione, con contratto a tempo determinato in somministrazione, di medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione.
Considerato che l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 non prevede fattispecie derogatorie alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, con riferimento alle pensioni liquidate ai lavoratori precoci, ai titolari della cosiddetta pensione quota 100 e APE sociale, per il personale assunto con contratto in somministrazione, continua a trovare applicazione la normativa vigente in materia.

Incompatibilità e incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
Per tutte le tipologie di incarichi conferiti ai percettori di pensioni di inabilità, restano ferme le disposizioni normative in materia di incompatibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, laddove la normativa di riferimento lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

ZFU Centro Italia: istituzione e ridenominazione dei codici tributo

27 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Misure di sicurezza nelle Agenzie di Riscossione

27 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Industria tessile: determinata la percentuale del credito d’imposta

27 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Elemento di garanzia retributiva a giugno per il CCNL Tessile Confapi

27 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Istruzioni applicative dell’indennità una tantum 200 Euro

27 Giugno 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn

Footer

Via Carlo Livi, 56
59100 Prato (PO)

+39 0574 24385
+39 0574 28374

info@studio27.it

Via Francesco Ferrucci, 57
59100 Prato (PO)

+39 0574 1662441
+39 0574 1662440

info@studio27.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio 27 - Consulenti del Lavoro · P.IVA: 01976830974

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta