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INAIL: rivalutazione del danno biologico nella misura dello 0,5%

19 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inail fornisce alcune precisazioni in merito alla rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2020, nella misura dello 0,5%.

Dal 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.
Per il 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2018 e il 2019 – pari allo 0,5%. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2020.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2020, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2020.

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