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In arrivo i codici tributo per l’igiene ambientale

19 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 gennaio 2021, n. 5/E)

La disciplina relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) e alla tariffa avente natura corrispettiva.
Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione.
Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.
Pertanto, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato:
– per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA.
– per gli anni d’imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Tanto premesso, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
– “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
– “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nel campo “rateazione/mese rif” indicare il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).
Per gli anni d’imposta 2021 e successivi, la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.
In proposito, si rammenta che, per l’anno d’imposta 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la Struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al TEFA alle rispettive province e città metropolitane.

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