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I beni strumentali nuovi in comodato d’uso rientrano nel “bonus investimenti 4.0”

18 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0, in relazione all’acquisto di beni agevolabili, collocati fisicamente presso terzi (fornitori) in comodato d’uso, a condizione che: siano”strumentali” ed “inerenti” alla propria attività; siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante; cedano le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. (Agenzia delle Entrate – Risposta 15 ottobre 2021, n. 718)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi 4.0 (“investimenti 4.0” in strumenti di stampaggio), nell’ipotesi in cui tali beni siano installati presso soggetti terzi (fornitori) e da questi utilizzati, per mezzo di contratti di comodato, per produrre componenti in plastica per la comodante e, quindi, nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa.

In base alla disciplina agevolativa, è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”). In particolare, per i suddetti investimenti:

A) effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

B) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

C) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

La sussistenza dei requisiti tecnici richiesti per l’inclusione degli investimenti tra i suddetti beni agevolabili può essere verificata tramite richiesta di un parere tecnico (interpello) al Ministero dello Sviluppo Economico.

Con riferimento all’ambito oggettivo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi il comodante può beneficiare del credito d’imposta, a condizione che i beni in questione siano “strumentali” ed “inerenti” alla propria attività.
A tal proposito, ha evidenziato che, nell’ipotesi di comodato, il bene – anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta – può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi.
Pertanto, i beni devono essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi devono in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Ai fini dell’agevolazione, dunque, relativamente ai beni agevolabili concessi in comodato, il comodante deve essere in grado di dimostrare, in sede di verifica, la sussistenza delle suddette condizioni, in particolare, di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori.

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