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FSBA: nuove procedure Covid-19 per l’artigianato

2 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), lo scorso 27 gennaio, ha aggiornato il proprio Manuale operativo e le procedure Covid-19.

Il manuale operativo per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020, al d.l. 137/2020, al d.l. 157/2020 e alla Legge di Bilancio 178/2020, prevede quanto segue:

PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 – d.l. 157/2020

Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 – 12/07/2020.
b. Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020.
c. Decreto Ristori 16/11/2020 – 31/12/2020.
Con cadenza mensile, il Fondo autorizza il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.
Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 con fatturato).
Per il periodo 13/07 – 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 9/11/2020.
Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/2/2020 – 12/7/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione oraria aziendale, ovvero, azienda attiva 5, 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
c. Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.
d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020.
e. È necessario fare richiesta del ticket INPS.
f. La data fine domanda, di default 31/12/2020, viene successivamente aggiornata automaticamente.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 – d.l. 157/2020

Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID con fatturato, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane.
c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
h. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%

6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l. 149/2020 – d.l. 157/2020

Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19 RISTORI, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/12/2020.
c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/12/2020. N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili per il Decreto Ristori. N.B. – Al fine di consentire la presentazione di domande COVID (LEGGE 178), le domande COVID RISTORI a cavallo tra dicembre e gennaio vengono chiuse d’ufficio impostando la data fine al 31/12/2020. Le domande COVID RISTORI già presentate per la competenza di gennaio 2021, vengono convertite d’ufficio in domande COVID (LEGGE 178). A partire dalla competenza di gennaio non possono più essere presentate domande COVID RISTORI.
Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche).
Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
j. Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
OPPURE
– Che l’azienda, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del d.l. 137/2020 k. È esente dal versamento del contributo addizionale.

12 SETTIMANE legge di bilancio 178/2020

Relativamente alle domande di cui alle 12 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19 (LEGGE 178), tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

b. La durata minima della sospensione è di una settimana.
c. La durata massima della sospensione è di 12 settimane, nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021.
d. Accordo sindacale (in fase di definizione, seguiranno opportuni aggiornamenti circa le modalita’ di gestione).

e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
h. Al fine di consentire la presentazione di domande COVID (LEGGE 178), le domande COVID RISTORI a cavallo tra dicembre e gennaio vengono chiuse d’ufficio impostando la data fine al 31/12/2020.
i. Le domande COVID RISTORI già presentate per la competenza di gennaio 2021, vengono convertite d’ufficio in domande COVID (LEGGE 178).
j. A partire dalla competenza di gennaio non possono più essere presentate domande COVID RISTORI.

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