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Fondo per lo sviluppo delle filiere agricole, pesca e acquacoltura: criteri e modalità di utilizzazione

20 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti, dalMinistero delle politiche agricole, alimentari e forestalI, i soggetti beneficiai e criteri per beneficiare degli interventi alle imprese della pesca e dell’acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano.

SOGGETTI BENEFICIARI
In particolare, possono beneficiare del contributo tutte le imprese di pesca marittima che, alla data del 3 giugno 2021, abbiano in armamento un’imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l’attività di pesca marittima risulta essere l’attività prevalente in termini di reddito.
Possono beneficiare del contributo altresì tutte le imprese del settore dell’acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria che dispongano, alla data del 1° gennaio 2021, di almeno un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l’attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito.
Possono beneficiare del contributo di euro 1,5 milioni destinati alle regioni e province autonome, le imprese che svolgono l’attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.

CONDIZIONI
La concessione dei contributi è condizionata all’avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attività economica, alla data 3 giugno 2021 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l’armamento, alla stessa data, dell’imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1° gennaio 2021 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell’intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il registro delle imprese nonché della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.La concessione del contributo è subordinata, a pena di inammissibilità, alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti
a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio esente da bollo, attestante:
1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;
2) di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;
3) limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell’imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2021;
4) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
5) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie
6) che l’attività prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura.

MISURA
I contributi sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l’importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE PER LE IMPRESE DI PESCA ARMATRICI
Il contributo concesso è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell’imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT).Il contributo una tantum spettante ad un’impresa armatrice che presenti un’istanza comprendente più imbarcazioni da pesca è pari alla somma dei contributi spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarità ed in armamento alla data del 3 giugno 2021, fino a concorrenza massima di euro 270.000. Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero – anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti – procede all’istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l’erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELL’ACQUACOLTURA
Le risorse disposte dal decreto in argomento sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione:
a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;
b) 10% per le imprese di medie dimensioni;
c) 5% per le imprese di grandi dimensioni.
Il suddetto contributo è riconosciuto nei seguenti importi:
a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;
b) una quota variabile da riconoscersi in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati, in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all’interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021. Per le imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente.
Il contributo è riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali.
a) euro 5.000 per le micro imprese;
b) euro 6.000 per le piccole imprese;
c) euro 10.000 per le medie imprese;
d) euro 20.000 per le grandi imprese.

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