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Fondo bilaterale sostegno settore servizi ambientali: domanda di assegno ordinario

11 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si rendono note le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Entrambi i termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 7 agosto 2020 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021 è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 7 ottobre 2021. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 7 ottobre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Dal 7 ottobre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “1Z”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.
La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà”, “Fondi di solidarietà”.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

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