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Fondazioni ONLUS e non ONLUS, chiarimenti sul Superbonus

15 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite precisazioni sull’accesso al Superbonus per le Fondazioni ONLUS e non ONLUS. Si rammenta che oggi, 15 aprile 2021, scade il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020 (Agenzia delle Entrate – Risposte 14 aprile 2021, nn. 249, 250, 251 e 252 e Provvedimento 30 marzo 2020, n. 83933).

Interventi di efficientamento energetico su immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5 di proprietà di una Fondazione ONLUS

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, nel comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Nel caso di specie, la Fondazione riferisce che intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico, e, in particolare, di “isolamento termico a cappotto esterno della struttura, con installazione di un microgeneratore a fuell cell per la produzione di energia termica ed elettrica, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Gli interventi prospettati comporteranno il miglioramento di almeno due classi energetiche degli immobili interessati”.
Ne consegue che la Fondazione, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti, potrà accedere al Superbonus.

Fondazione Onlus proprietaria di due edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1

Nel caso di specie, la Fondazione intende effettuare la “sostituzione del vecchio impianto eliminando l’uso del gas metano sostituendolo con un impianto di climatizzazione a pompa di calore quale intervento trainante. Inoltre sono previsti gli interventi trainati (coibentazione copertura e installazione colonnina di ricarica dei veicoli elettrici)” e al “termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1”.
La Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che detiene due immobili di categoria B/1 sui quali ha in corso una ristrutturazione per l’accorpamento in un unico edificio e dichiara di volere beneficiare del Superbonus per taluni interventi di riqualificazione energica (sostituzione dell’impianto di riscaldamento, coibentazione delle copertura e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici). Ciò considerato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per fruire dell’agevolazione in esame, la ONLUS istante potrà accedere al Superbonus per i descritti interventi di riqualificazione energetica, sempreché realizzati a partire dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità esistenti all’inizio dei lavori per l’individuazione dei limite di spesa massima ammessa al beneficio in questione. In particolare, nel presupposto che l’intervento riguardi due edifici non funzionalmente indipendenti, appartenenti ad un unico proprietario sono applicabili i medesimi limiti di spesa previsti per gli interventi condominiali pari:
– a euro 40.000 (euro 20.000 moltiplicato per due), per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che l’istante dichiara essere intervento trainante;
– a euro 109.090 (euro 54.545 moltiplicato per due), per la coibentazione della copertura, che l’istante dichiara essere intervento trainato;
– a euro 3.000 (euro 1.500 da moltiplicare per due) per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione

Con riferimento al caso di specie, considerato che la Fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dell’articolo 119 del decreto Rilancio, la stessa non potrà accedere al Superbonus.
Pertanto, l’Istante, non potrà avvalersi delle maggiori detrazioni previste dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.
Si evidenzia che agli enti non commerciali non è tuttavia precluso l’accesso alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Installazione dei pannelli isolanti sulle facciate su due edifici, costituiti da più unità immobiliari, di proprietà di una Fondazione ONLUS

Nel caso di specie, la Fondazione riferisce che intende effettuare dei lavori di efficientamento energetico e, in particolare, “ha in programma per entrambi gli immobili lavori di installazione di pannelli isolanti sulle facciate, lavori rientranti nelle previsioni dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Considerato che la Fondazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione, la stessa potrà accedere al Superbonus per i descritti interventi di risparmio energetico sugli immobili di cui è proprietaria.

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