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Fisco: tassazione prestazione LPP anticipata per ristrutturazione

13 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alla prestazione LPP anticipata per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione del beneficiario e accreditata su conto corrente italiano dell’impresa esecutrice dei lavori (Agenzia delle entrate – Risposta 12 ottobre 2021, n. 702).

Nel caso di specie, il contribuente, residente in Italia ma lavora in Svizzera come frontaliere, rappresenta di avere intenzione di ristrutturare la propria abitazione principale sita in Italia.
Al fine di sostenere tale spesa, gli viene data la possibilità di riscuotere anticipatamente una parte delle competenze erogate dal secondo pilastro svizzero, costituito dalla previdenza professionale obbligatoria (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale).
Per la riscossione di tale capitale la procedura prevede la presentazione alla società di assicurazione detentrice del secondo pilastro della documentazione attestante i lavori e che quest’ultima paghi direttamente il fornitore, incaricato dell’esecuzione dei lavori. Pertanto, il capitale erogato dal secondo pilastro verrà incassato in Italia, ma su conti della società che realizzerà i lavori di ristrutturazione. Secondo il Contribuente, pertanto, non è possibile chiedere alla banca dell’impresa edile l’applicazione della ritenuta con aliquota del 5 per cento, in nome e per suo conto.
Lo stesso ribadisce che tale modalità d’incasso non gli permetterà di scegliere di incassare il secondo pilastro in Italia sul proprio conto corrente bancario per utilizzarlo successivamente per il pagamento dei lavori, in quanto è previsto che l’assicurazione elvetica, per evitare frodi, paghi direttamente il fornitore del contribuente.
Il pagamento della prestazione erogata dal secondo pilastro è stato effettuato nel 2020 a favore della impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione e che all’intermediario finanziario presso cui sono state accreditate tali somme non è stato conferito l’incarico di trattenere dall’importo incassato la ritenuta del 5 per cento, in quanto “la banca non lo avrebbe mai potuto fare, perché l’incasso è avvenuto sul conto corrente dell’impresa fornitrice, società di capitali, e non sul conto corrente del beneficiario del secondo pilastro svizzero”.
Ciò posto, l’Istante chiede se nella fattispecie prospettata sulle somme che saranno erogate dal secondo pilastro svizzero, in luogo dell’applicazione da parte dell’intermediario finanziario della ritenuta con aliquota del 5 per cento, possa applicare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota, autoliquidandola in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia alle prestazioni erogate dal secondo pilastro svizzero non riscosse tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta, in quanto l’intervento normativo recato dal citato articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l’espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa.
Nel caso in esame, avendo l’ente assicurativo svizzero canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni LLP, per il tramite di un intermediario residente, risulta soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro.
Ne consegue che, in caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano dell’impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l’incarico al pagamento dell’imposta sostitutiva in esame, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, assoggettandola all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l’Istante potrà indicare la prestazione LPP incassata nel 2020 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2021, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”.
In merito alla determinazione della base imponibile, la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia. Tali chiarimenti sono estensibili anche all’ipotesi in cui, non essendo stata applicata la ritenuta da parte dell’intermediario finanziario residente intervenuto nel pagamento, le rendite LPP siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente.

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