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Fisco: precisazioni sull’imposta di registro degli impianti eolici

28 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Precisazioni sull’imposta di registro su contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2021, n. 299).

Nel caso di specie, la società istante ha quale oggetto sociale la costruzione e la gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e stipula atti aventi ad oggetto locazioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie su parti di terreni anch’essi agricoli allo scopo di avere la disponibilità dei terreni sui quali insistono gli impianti eolici. In particolare, la società afferma che stipulerà un contratto di locazione, costituzione di diritto di superficie e di servitù, avente per oggetto i terreni agricoli identificati in atti.
L’istante chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro da applicare ai suddetti contratti di locazione a durata ultra novennale aventi ad oggetto terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici ed in relazione alla loro qualificazione come beni mobili o immobili, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in diversi documenti di prassi.
Nel caso in cui l’impianto venga realizzato su un terreno acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazione, la circolare n. 36/E del 2013 ha ritenuto che, per individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell’IVA e dell’imposta di Registro, sia necessario stabilire, preliminarmente, se la costruzione dell’impianto fotovoltaico sul terreno in locazione comporti una variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso (il regime cambia, infatti, in relazione all’edificabilità o meno del terreno ed in relazione alla sua natura di terreno agricolo).
La costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale “area edificabile”, in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell’area interessata, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici (Risoluzione n. 112/E del 2009).
Pertanto, la predetta circolare n. 36/E del 2013 conclude che, ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi in cui la locazione del terreno sul quale verrà realizzato l’impianto fotovoltaico rientri nel regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 8) del d.P.R. n. 633 del 1972, in considerazione della deroga al principio di alternatività IVA-Registro prevista dall’articolo 40 del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), l’imposta di Registro è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, se ha ad oggetto un fondo rustico, e nella misura del 2 per cento negli altri casi, ai sensi dell’articolo 5, lettere a) e b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Nel caso, infine, in cui l’affitto del terreno non rientri nel campo di applicazione dell’IVA, per la registrazione del contratto deve essere corrisposta, in linea generale, l’imposta di registro nella misura del 2 per cento, salvo che non si tratti di fondo rustico, per il quale trova, invece, applicazione l’imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi del richiamato articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Pertanto, l’Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente circa l’equivalenza tra fondi rustici e terreni agricoli e, di conseguenza, circa l’applicabilità dell’aliquota dello 0,50 % per i contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
In tal senso, ritiene utile rammentare il contenuto della risoluzione n. 26/E del 2015, che citando la sentenza della Commissione Tributaria Centrale 18 gennaio 1989, n. 369, “Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica…”, ha successivamente affermato “In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico”.

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