In materia di Superbonus, fornite precisazioni sulle agevolazioni su edificio di proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze) e sugli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (Agenzia delle Entrate – Risposte 07 luglio 2021, nn. 461 e 464). Ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Con riferimento al caso in cui l’edificio, di cui il contribuente è unico proprietario, è composto da 8 unità immobiliari accatastate separatamente di cui tre unità immobiliari residenziali, due unità di categoria catastale C/6 e tre unità C/2 , nel presupposto che tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali, l’Agenzia ritiene che possa applicarsi il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa nei termini sopra precisati e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.
La stessa conclusione si applica anche al caso in cui l’edificio, di cui il contribuente è unico proprietario, è composto da quattro unità immobiliari accatastate separatamente, di cui due unità residenziali e tre accatastate C/6. In relazione agli interventi sulle parti comuni dell’edificio, andranno considerate, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio, incluse le pertinenze.