Forniti chiarimenti, in materia di Superbonus, sulla detrazione sisma bonus e sugli interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative unifamiliari (Agenzia delle Entrate – Risposte 25 marzo 2021, nn. 209 e 210). In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, si rammenta che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, che l’atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione. Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Ciò in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.