In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi su singola unità immobiliare e pertinenze (Agenzia delle entrate – Risposta 09 novembre 2021, n. 765). Nel caso di specie, il contribuente è comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”. Intende effettuare sull’edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo) e usufruire del regime agevolato previsto dall’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Con riferimento al caso di specie relativo ad un edificio residenziale unifamiliare in quanto l’Istante è comproprietario di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, dunque, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali.
Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del “magazzino”, con creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.
Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito al numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato.
Analogamente, con riferimento ai prospettati interventi di efficientamento energetico, l’Istante potrà fruire di un limite di spesa di 50.000 euro per l’isolamento termico delle pareti esterne, 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica, 54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000 euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e 48.000 euro per l’installazione del relativo sistema di accumulo.
Per ragioni di completezza, l’Agenzia fa comunque presente che, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 119 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.