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Fisco: contributi regionali in favore di lavoratori parasubordinati e autonomi

22 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 aprile 2021, n. 273).

L’Agenzia chiarisce che con l’art. 10-bis del decreto Ristori, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua «i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi». Dunque, è stato riconosciuto il beneficio fiscale in esame non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che esercitano un’arte e una professione, ma più in generale «ai lavoratori autonomi», ovvero ai soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.
In base a tali considerazioni, pertanto, in relazione al caso in esame, l’Agenzia ritiene che il contributo che la Regione istante erogherà, non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall’articolo 10-bis sopra citato.
Dal punto di vista fiscale, tra l’altro, le predette tipologie contrattuali generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. Al riguardo, infatti, l’Agenzia osserva che il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri «nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».
Nel caso in esame, pertanto, i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, co.co.co e lavoratori a progetto privi di partita IVA, non potranno beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 10-bis citato.
Conseguentemente, l’Ente istante in sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti sarà tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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