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Fisco: chiarimenti sul Superbonus

25 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di riduzione del rischio sismico e finalizzati alla efficienza energetica e sull’asseverazione tardiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 febbraio 2021, n. 127).

Con specifico riferimento all’intervento riguardante le parti strutturali dell’intero edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, l’Agenzia osserva che la SCIA è stata presentata il 26 settembre 2019 mentre l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 – con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati – è stata trasmessa il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA.
Al riguardo, il citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, in vigore alla data di presentazione della SCIA, prevedeva che alla predetta segnalazione fosse allegata, per l’accesso alle detrazioni, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l’accesso alla detrazione (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E).
Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 ha modificato il predetto articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 il quale attualmente prevede che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.».
Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.
Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Istante non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente fruire della detrazione di cui al citato articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile e le relative pertinenze; inoltre, nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi (cfr. circ. 19/E del 2020, citata).
Nel caso di specie, pertanto, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, occorre fare riferimento all’unica unità immobiliare censita al catasto fabbricati.

Con riferimento ai lavori sull’involucro dell’intero edificio e alla possibilità prospettata dall’Istante che l’intervento sulle strutture opache verticali dell’edificio ricada tra quelli per i quali spetta il cd. bonus facciate mentre l’intervento sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti ed infissi tra quelli per i quali spetta l’ecobonus, ovvero, in alternativa, che i predetti interventi rientrino nell’ambito applicativo del Superbonus, ai sensi dell’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 e (a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2021) nell’anno 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate).
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E è stato precisato che:
– gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013;
– in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Analoga indicazione è contenuta, con riferimento al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che gli interventi trainanti ammessi all’agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Inoltre, fatta salva l’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora sull’edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Nel caso di specie, pertanto, in presenza di tutte le condizioni richieste ai fini delle agevolazioni fiscali sopra richiamate, l’Istante potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull’involucro dell’intero edificio, l’agevolazione di cui avvalersi.

Nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Pertanto, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso alle sopra richiamate detrazioni rileva l’esistenza prima dell’inizio dei lavori, dell’unica unità immobiliare censita in Catasto.

Con riferimento, infine, alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell’unità immobiliare, e alla possibilità che tale intervento rientri tra quelli per i quali spetta l’ ecobonus di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 o tra quelli “trainati” ammessi al Superbonus di cui al citato articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, sono agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Tale principio si applica anche ai fini del Superbonus atteso che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all’articolo 14»» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati (ecobonus).
Nell’ambito dei predetti interventi “è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E’ invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi” (Allegato A, punto 10, D.L. n. 3/2020).
Pertanto, nel caso di specie, le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all’ecobonus né al Superbonus.

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