Forniti chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS, alla luce della norma interpretativa recata dall’articolo 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Agenzia delle entrate – Circolare 05 agosto 2021, n. 10/E). Il Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, è volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Nei mesi scorsi l’Agenzia delle entrate ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19 del TUIR, a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa. I contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti.
Il Fondo ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego. Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo (D.M. n. 83486/2014).
Pertanto, i predetti assegni straordinari, quali incentivi all’esodo, sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.
Le prestazioni straordinarie in commento non possono essere cumulate con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari alla riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Pertanto, nell’ipotesi di acquisizione di tali redditi da parte del lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni in esame ne viene revocata la corresponsione.
Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile a tali erogazioni è stabilito dall’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede l’applicazione del medesimo regime fiscale dell’articolo 19 del Tuir, anche nell’ipotesi in cui i predetti assegni sono erogati in forma rateale.
Ai sensi dell’articolo 19 del Tuir, dunque, gli assegni straordinari de quibus sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR.
Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 19 comma 1, del Tuir, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta «a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
Tuttavia, l’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni bis” ha disposto che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari».
Con tale norma interpretativa, pertanto, il Legislatore ha chiarito che il rinvio all’articolo 19 del Tuir – operato dall’articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, al fine di stabilire l’assoggettamento a tassazione separata «delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa» – deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell’aliquota applicabile ai fini della tassazione separata delle predette erogazioni escludendo però che tale tassazione sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari.
L’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni bis” ha chiarito, con una disposizione di tipo interpretativo, che l’imposta relativa alle prestazioni erogate dai predetti Fondi di solidarietà non è soggetta a riliquidazione.
In recepimento di tale disposizione, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa. In particolare, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.
Solamente nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.
I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.