Sottoscritto il rinnovo della Parte II per le imprese alimentari non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Anticipo sui futuri aumenti contrattuali
Le Parti con esclusivo riferimento alla Parte II – Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti riconoscono a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali e ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale i seguenti incrementi sui minimi al parametro convenzionale 137:
– 25,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2021
– 21,43 euro con la retribuzione del mese di aprile 2021 come da tabelle allegate.
Gli aumenti retributivi qui concordati non trovano applicazione nei confronti delle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione.
Liv |
Par. |
Minimi al 31/1/2021 |
Prima Tranche dal 1/2/2021 |
Minimi dal 1/2/2021 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 2.294,06 | 41,97 | 2.336,03 |
2 | 200 | 1.994,82 | 36,50 | 2.031,32 |
3 | 165 | 1.645,75 | 30,11 | 1.675,86 |
4 | 145 | 1.446,26 | 26,46 | 1.472,72 |
5 | 130 | 1.296,66 | 23,72 | 1.320,38 |
6 | 120 | 1.196,90 | 21,90 | 1.218,80 |
7 | 110 | 1.097,17 | 20,07 | 1.117,24 |
8 | 100 | 997,44 | 18,25 | 1.015,69 |
Liv |
Par. |
Minimi al 31/3/2021 |
Seconda Tranche dal 1/4/2021 |
Minimi dal 1/4/2021 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 2.336,03 | 35,98 | 2.372,01 |
2 | 200 | 2.031,32 | 31,28 | 2.062,60 |
3 | 165 | 1.675,86 | 25,81 | 1.701,67 |
4 | 145 | 1.472,72 | 22,68 | 1.495,40 |
5 | 130 | 1.320,38 | 20,34 | 1.340,72 |
6 | 120 | 1.218,80 | 18,77 | 1.237,57 |
7 | 110 | 1.117,24 | 17,21 | 1.134,45 |
8 | 100 | 1.015,69 | 15,64 | 1.031,33 |
Apprendistato professionalizzante- gestione delle fattispecie transitorie
Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le Parti stabiliscono che i rapporti di lavoro di apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati dalle imprese che applicano la Parte prima del CCNL, conservano la loro naturale scadenza originaria anche nell’eventualità in cui le aziende cessino di applicare la Parte prima del CCNL per applicare la Parte seconda dello stesso. Le Parti riconoscono che i contenuti competenziali dei lavoratori di cui al punto 1 sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili.
Contratto a termine per il reinserimento al lavoro
Le parti, considerata la situazione economica ed occupazionale attuale anche a causa del perdurare della pandemia da COVID-19 convengono di estendere le disposizioni di cui all’art. 59 della parte I del presente CCNL anche alle aziende che applicano la parte II. La presente clausola si intende sperimentale e cessa i suoi effetti al 31 /12/ 2022.