Si forniscono le prime istruzioni sui beneficiari del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14. In particolare, il beneficio può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
– iscritti alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995);
– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici
– infermieri (inclusi ostetrici);
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; in tale ultima ipotesi, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla L. n. 232/2016.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del DL 30/2021 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Altresì, il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.