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Fideiussione in favore dell’amministratore per prestito personale: trattamento tributario

29 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con riferimento al trattamento tributario della prestazione di garanzia prestata dalla società nell’interesse di un membro del consiglio di amministrazione (nella fattispecie vice presidente) per un finanziamento richiesto da quest’ultimo a una banca per motivi personali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si configura come “benefit in natura” fiscalmente rilevante. Il valore del benefit è costituito dal prezzo della medesima fideiussione se acquistata presso un istituto di credito, ed è assoggettato interamente a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il momento rilevante per l’applicazione delle ritenute alla fonte è determinato in base al piano di pagamento previsto dai regolamenti e/o dagli usi bancari in caso di “acquisto” della garanzia presso gli intermediari bancari. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2021, n. 294).

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento tributario applicabile alla “garanzia” che la società ha prestato nell’interesse di un suo amministratore, per un finanziamento chirografario richiesto da quest’ultimo, per motivi personali, ad una banca.
Le caratteristiche del finanziamento prevedono un piano di ammortamento con la corresponsione della sola quota interessi con periodicità semestrale posticipata nel corso della durata del prestito, mentre la quota capitale è restituita in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento contestualmente al pagamento dell’ultima rata della quota interessi. La garanzia prestata dalla società è una garanzia corporate, ed ha un valore di mercato (vale a dire il prezzo da pagare alla banca se la garanzia se fosse stata acquistata da quest’ultima) che si colloca in una forbice compresa tra lo 0,75 e l’1,25 per cento, in ragione annua, dell’importo garantito.
Il rilascio della garanzia in favore dell’amministratore non prevede la corresponsione di un corrispettivo, ma trova causa nel riconoscimento per l’attività svolta da quest’ultimo per la società e al contempo assolve una funzione di stimolo per una ulteriore crescita del gruppo negli anni futuri.

Come stabilito dal TUIR, gli emolumenti in denaro ed i valori in genere corrisposti dalla società all’amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (ipotesi in cui costituirebbero redditi di lavoro dipendente) o nell’oggetto dell’attività artistica o professionale (ipotesi in cui costituirebbero redditi di lavoro autonomo).
Il criterio di imputazione temporale di tali redditi è quello di cassa, in base al quale la somma o il “valore” assume rilevanza reddituale nel momento della percezione, per tale intendendosi il momento in cui il bene, in denaro o in natura, esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare in quella del percipiente.

La fidejussione o garanzia costituisce un negozio giuridico con il quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. In altri termini, il negozio fideiussorio è diretto a rafforzare la tutela dell’interesse del creditore attraverso l’estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore.
Nella qualificazione reddituale della fidejussione, secondo l’Agenzia delle Entrate, assumono rilevanza sia la motivazione del rilascio della garanzia in favore dell’amministratore (riconoscimento per il lavoro svolto e incentivo per il lavoro futuro), sia la funzione di presupposto imprescindibile della garanzia per la erogazione del finanziamento.
Ciò, infatti, consente di qualificare la garanzia come un negozio a titolo oneroso equiparabile all’ipotesi in cui sia stato previsto un corrispettivo economico per il datore della garanzia.
Ne consegue che la prestazione di garanzia, in considerazione delle specifiche caratteristiche nella fattispecie evidenziate, costituisce un benefit in natura fiscalmente rilevante ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti all’amministratore della società.

Ai fini della determinazione della base imponibile, sono applicabili le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente, in considerazione dell’espresso rinvio contenuto nelle norme che regolano il trattamento tributario dei redditi assimilati. Pertanto, trattandosi di un “benefit in natura”, il reddito corrispondente si determina in base al “valore normale”, vale a dire il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Il valore così determinato è assoggettato interamente a tassazione se, come nel caso di specie, il prestatore di lavoro non sia tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al datore di lavoro per la concessione del benefit.
Nella fattispecie, dunque, il valore imponibile è costituito dal prezzo di acquisto della garanzia, indicato dalla banca in una forbice compresa tra lo 0,75 e l’1,25 per cento, in ragione annua, dell’importo garantito.

Ai fini dell’individuazione del momento rilevante per l’applicazione delle ritenute alla fonte, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rinvenendosi alcuna manifestazione finanziaria, le stesse devono essere operate in base al piano di pagamento previsto dai regolamenti e/o dagli usi bancari in caso di “acquisto” della garanzia presso gli intermediari bancari. Pertanto, se in base ai suddetti regolamenti e/o usi bancari il piano prevede che il pagamento della garanzia acquistata presso l’intermediario avvenga in un’unica soluzione, la ritenuta deve essere applicata sull’intero valore del benefit al momento in cui sarebbe previsto tale pagamento. Se, invece, il piano prevede che il pagamento di una siffatta garanzia possa avvenire in più soluzioni, la ritenuta deve essere applicata al momento in cui sarebbe previsto per ciascuna rata di pagamento.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che al caso esaminato non è applicabile la disciplina prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, in quanto la stessa riguarda la concessione di prestiti agevolati da parte del datore di lavoro o di terzi con cui il primo abbia stipulato accordi o convenzioni, e non già la prestazione di una garanzia da parte del datore di lavoro nell’interesse del dipendente o collaboratore in relazione a finanziamenti erogati da terzi.

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