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Federterziario: indicazioni Inps sulle deleghe contributi Federterziario

18 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare Inps n. 153/2021 sono state fornite alcune indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

Lo scorso 21 luglio 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Tale convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.
E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto e deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30 giorni all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale competente tramite procedura informatica.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum annuale);
d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

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