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Estensione del regime lavoratori impatriati per i controesodati

25 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Chi possiede i requisiti previsti dal DL Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’opzione, se è stato iscritto all’Aire, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2021, n. 789).

L’art. 5, co. 1, D.L. n. 34/2019, conv. nella L. n. 58/2019, ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.
Con l’art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015, come inserito dall’art. 5, co. 1, lett. c), decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà (tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l’art. 1, co. 50, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel predetto art. 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione dell’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime dei lavoratori impatraiti previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
La richiamata norma della legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
– durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
– al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
– al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, l’opzione non può essere esercitata:
– dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
– dagli sportivi professionisti.

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’applicazione dell’art. 1, co. 50, della legge di bilancio 2021 risulta riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).
L’articolo 5, co. 2-bis, del decreto Crescita non contiene alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti (cd. “Controesodati”) che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla L. n. 238/2010, pertanto, l’opzione in argomento può essere esercitata anche dai soggetti Controesodati che essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall’art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto Crescita.
Ugualmente, per i soggetti che avendo i requisiti di cui all’art. 2, co. 1, della cit. L. n.  238/2010, hanno fruito del regime impatriati ante decreto Crescita avvalendosi dell’art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 147/2015.
L’art. 1, co. 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione, infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione:
– coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

Con riferimento al primo punto va precisato che l’iscrizione all’AIRE non era un requisito di accesso agli incentivi per i Controesodati, né era un requisito per esercitare l’opzione di cui all’art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 147/2015.

Pertanto, i soggetti Controesodati, iscritti all’AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l’opzione di cui art. 1, co. 50, L. n. 178/2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’art. 5, co. 2-bis, del decreto Crescita.

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