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Esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale

27 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

27 SETT 2021 L’Inps fornisce chiarimenti per il pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e di malattia e degenza ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto per l’anno 2021 (INPS – Messaggio 24 settembre 2021, n. 3216)

 

Per l’anno 2021 è entrato in vigore il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. (articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Ciò premesso, con il messaggio in oggetto si forniscono indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto.
In merito alle le modalità applicative dell’esonero contributivo per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, come è già noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente.
Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5 della medesima circolare, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero.
A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo. Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare l’esito dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini delriconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.
Con l’occasione si precisa che in relazione al diverso esonero contributivo previsto in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate da particolari codici ATECO, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020, con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021, con scadenza 16 luglio 2021.
Con riferimento alla disciplina delle modalità applicative dell’esonero contributivo per gli iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi da lavoro autonomo. Sono pertanto esclusi dall’esonero i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
Per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, resta ferma che sono esclusi dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati.
Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato altresì stabilito dal legislatore un requisito reddituale definito annualmente.
Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all’interessato, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Tuttavia, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale o di malattia e degenza ospedaliera si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.
Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.
Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali avranno cura di monitorare gli esiti dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi sulle richieste di esonero ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e quindi dovrà essere recuperata.
Se nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale deve essere definita con le consuete modalità.
Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura dell’indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la suddetta verifica è di particolare importanza anche per la corretta definizione dell’importo da riconoscere al lavoratore.
Pertanto, per le medesime istanze, anche laddove nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, è necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede che l’operatore di Sede indichi il requisito contributivo per le istanze di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Per accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SI’ nel campo “Requisito contributivo” del TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa” e inserire i dettagli dello scenario (con indicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.
Analogamente, per le istanze di indennità di maternità/paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separatanel TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa”, è necessaria l’indicazione dei mesi utili di contribuzione nel periodo di riferimento, che deve essere utilizzata al fine di poter accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inseriti i dettagli dello scenario (con indicazione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020) nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.
L’applicazione “Gestione Malattia a pagamento diretto”, disponibile sulla intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, per le istanze di malattia e degenza ospedaliera in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, prevede che, nel TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa”, l’operatore debba indicare i mesi di contribuzione utili nel periodo di riferimento che deve essere utilizzato al fine di accogliere le istanze interessate dall’esonero in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inserite, nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica, le informazioni di dettaglio relative al suddetto esonero (ad esempio, presentata domanda di esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020).
L’operatore avrà poi cura di tenere l’istanza in evidenza fino al completamento dell’istruttoria della richiesta di esonero da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini dello svolgimento delle attività descritte, inerenti alla verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate al lavoratore e alla definizione dell’importo da corrispondere.

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