In presenza di posizioni creditorie aperte relative all’attività professionale del de cuius, gli eredi hanno l’obbligo di provvedere alla fatturazione, mantenendo attiva la partita Iva del professionista fino all’assolvimento di tale adempimento. In caso di errata, prematura cessazione dell’attività gli eredi devono chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni ancora pendenti. (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 novembre 2021, n. 785). In tema di IVA, la normativa nazionale stabilisce che gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.
La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione) l’attività professionale non può ritenersi cessata.
In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.
Il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione; ne consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, che ovviamente devono fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.
Pertanto, qualora gli eredi abbiano per errore, cessato l’attività del de cuius e cancellato la relativa partita IVA prematuramente, dovranno chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate ancora pendenti. Ovviamente l’obbligo di fatturazione deve essere assolto indistintamente sia nei confronti dei titolari di partita IVA, che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.