Emersione e versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria In materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro che hanno inoltrato le istanze relative a operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati sono tenuti, tra gli altri, anche agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di TFR. Questo adempimento deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro o, nel caso di domanda di emersione avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere, entro 6 mesi dall’apertura della matricola di cui alla circolare Inps n. 101/2020.
I suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR, afferenti ai lavoratori emersi, maturate in relazione ai periodi di retribuzione per i quali non è dovuto il contributo forfettario, a partire dalla data dalla quale decorre l’obbligo di versamento della contribuzione effettivamente dovuta.
Inoltre, i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo contributivo sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare.
Nell’ipotesi in cui il datore risulti già titolare di altre posizioni contributive, ai fini della verifica del requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, si dovranno conteggiare – secondo le regole esposte nelle citate circolari – tutti i lavoratori in forza al codice fiscale del datore di lavoro, compresi i lavoratori oggetto dell’istanza di emersione.
Quindi, se il rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di emersione ha avuto avvio entro l’anno di inizio attività del datore di lavoro, l’eventuale raggiungimento del limite dimensionale – che comporta l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria – in conseguenza del rapporto di lavoro emerso, determina l’obbligo del datore al versamento al suddetto Fondo delle quote di TFR relative a tutti i dipendenti in forza (che non abbiano optato per la previdenza complementare), con decorrenza retroattiva dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ferma restando la diversa decorrenza sopra indicata per i lavoratori oggetto dell’istanza di emersione.
Infine, a decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dai lavoratori silenti, ossia che non hanno manifestato nei termini di cui sopra di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare o, in alternativa, di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge (articolo 8, comma 7, lett. b), D.lgs n. 252/2005), dovranno essere versate dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare denominata “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in forma abbreviata “COMETA”, iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.