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DL Sostegni: nuovi contributi a fondo perduto

22 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto Sostegni approvato dal Governo introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 19 marzo 2021, n. 8).

Finalità della misura prevista dal nuovo Governo “Draghi” è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” prevedendo un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Tra i soggetti indicati rientrano, quali possibili beneficiari del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono invece beneficiare del contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL Sostegni;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegni;
– gli enti pubblici;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Il DL Sostegni prevede inoltre l’abrogazione del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Condizioni per accedere al contributo

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o un ammontare di ricavi, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a dieci milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno dei 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
AI fine di determinare correttamente i predetti importi, deve farsi riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Modalità di calcolo

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, pari al:
– 60%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni;
– 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni;
– 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni;
– 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni;
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano ì mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai finì dell’IRAP.

Modalità di richiesta e regime sanzionatorio

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza deve contenere anche l’autocertificazione antimafia circa l’insussistenza delle condizioni ostative. Qualora dall’attività di controllo emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’art. 322-ter c.p. sulla confisca.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del contributo, e applicando gli interessi dovuti.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

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