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DL Sostegni-bis: il recupero dell’Iva su crediti non riscossi

5 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il DL Sostegni-Bis (art. 18, DL n. 73 del 2021) prevede la modifica delle attuali disposizioni in materia di recupero dell’Iva su crediti non riscossi oggetto di procedure concorsuali, anticipando la possibilità di emettere la nota di variazione già alla fase di avvio della procedura.

Con la modifica prevista dal DL Sostegni-Bis si consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, come previsto dalla disciplina attuale.
A tal fine viene modificato l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell’imposta e dell’imponibile dopo che sia stata emessa fattura.
In particolare, la norma modificata prevede che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sarà possibile effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
In sostanza, viene ripristinata la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), mai entrata in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232). La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA anticipata all’Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto nella disciplina IVA antecedente a dette modifiche.
La relazione di accompagnamento al DL Sostegni-bis evidenzia che le modifiche apportate al citato articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo.
In proposito, la Corte di Giustizia (causa C- 246/16), ha chiarito che tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.
Dunque, viene prevista la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della procedura concorsuale, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato.
La disposizione, così come risultante dalla bozza del DL Sostegni-Bis, sarà applicabile ai casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all’entrata in vigore della norma.
Le nuove disposizioni in materia di recupero dell’Iva su crediti non riscossi si applica ai casi relativi a procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni – Bis).

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