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Distacco transnazionale: comunicazione preventiva e regime sanzionatorio

3 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In particolare, è stata disciplinata la fattispecie del c.d. distacco a catena e l’ipotesi del distacco di lunga durata che hanno richiesto l’aggiornamento del modello di comunicazione sino ad oggi in uso. (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 29 ottobre 2021, n. 1659)

 

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del distacco transnazionale (D.Lgs. n. 122/2020, INL – circolare n. 2 del 19 ottobre 2021). Gli obblighi comunicativi dovranno essere assolti secondo le modalità definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con DM n. 170 del 6 agosto 2021.
Per i distacchi avviati successivamente al 30 luglio 2020 e in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, la notifica di lunga durata – in riferimento a distacchi che abbiano durata eccedente i dodici mesi – va comunicata tramite le nuove funzionalità messe a disposizione dall’applicativo, entro 30 giorni dalla efficacia del D.M. Ciò anche nel caso in cui il periodo di durata del distacco tenga conto di eventuali sostituzioni intervenute nei termini sempre a decorrere dal 30 luglio 2020. Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del D.M.

Regole di trasmissione

La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le vecchie informazioni con l’aggiunta delle seguenti integrazioni (Modello UNI_Distacco_UE – allegati A e C del D.M.):
– tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi (somministrazione/altro);
– generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
– dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
– durata del distacco: data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi);
Nella Sezione 0 – Dati generali, campo di obbligatoria compilazione, dovrà essere esplicitata la tipologia della prestazione di servizi, specificando se il distacco si concreti in una somministrazione o in altra prestazione di servizi atteso che l’obbligo di comunicazione per il distacco a catena è posto esclusivamente in capo ad agenzie di somministrazione (distaccante) aventi sede in uno Stato dell’Unione. Pertanto, i campi utili alla formalizzazione del distacco a catena saranno accessibili solo ai distacchi per causa di somministrazione.
Nella Sezione 1 – Prestatore di servizi andranno indicati, come nel precedente modello, i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante: codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili, sedi, legale rappresentante, referenti ex art. art. 10, comma 3 lett. b) e comma 4, D.Lgs. n. 136/2016. Relativamente a tali ultimi soggetti, il nuovo modello prevede la compilazione obbligatoria e disgiunta dei campi solo se non vi sia coincidenza tra gli indicati referenti; in caso contrario, il sistema restituirà automaticamente i dati del referente ex art. 10, comma 4 citato, una volta inseriti i dati relativi al referente ex art. 10, comma 3, lett. b).
Alla Sezione 6 – Impresa utilizzatrice si accederà solo nel caso di distacco a catena, con l’obbligo di specificare i riferimenti dell’impresa straniera alla quale sono somministrati i lavoratori distaccati, per il successivo invio, per suo conto, all’impresa destinataria avente sede in Italia. I dati richiesti per l’impresa utilizzatrice sono i medesimi previsti per il prestatore di servizi ad eccezione dell’indicazione dei referenti.
Il soggetto distaccatario avente sede in Italia andrà censito nella Sezione 3, ove continueranno ad essere comunicati i dati delle imprese che ospitano i lavoratori inviati in distacco, qualunque sia la tipologia di servizio oggetto della prestazione di servizi.
I dati generali sulla durata e sul luogo di svolgimento del distacco dovranno essere riportati nella Sezione 4 – Distacchi. In caso di pluralità di lavoratori distaccati per periodi non coincidenti, la data inizio e la data fine si riferiranno al periodo più ampio previsto. Se la durata comunicata, sia all’atto della presentazione della comunicazione preventiva, sia nel caso di proroga successiva mediante comunicazione di variazione, è superiore al termine dei 12 mesi, il sistema qualificherà automaticamente la comunicazione come una “notifica di lunga durata”. Analogamente, qualora la durata ecceda i 18 mesi, il sistema evidenzierà che si tratta di un distacco che eccede i termini della “lunga durata”. In caso di pluralità di lavoratori, nella successiva specifica sezione dedicata, saranno individuati i soggetti distaccati ai quali riferire effettivamente tali notifiche.
Solo qualora si comunichi un distacco di lunga durata, si attiverà il campo della relativa motivazione; si tratta di un campo libero, compilabile nella lingua scelta dal prestatore di servizi.
Nella comunicazione preventiva dovrà essere individuato il luogo di esecuzione del distacco, che dovrà indicare l’effettivo luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative; sarà possibile comunicare anche una pluralità di luoghi, ove il distacco preveda, sin dall’inizio, l’impiego dei lavoratori in diverse località.
All’interno della sezione “distacchi”, sono profilati i singoli quadri di registrazione e identificazione dei lavoratori distaccati, in cui andranno riportati i relativi dati anagrafici e le eventuali sostituzioni. In tale ultima ipotesi si renderà obbligatoria la compilazione del campo con i dati dei lavoratori “sostituti” e dei periodi di durata della sostituzione con la specifica delle mansioni, atteso che la sostituzione presuppone l’impiego nelle medesime mansioni del lavoratore sostituito. Resta inteso che la durata della sostituzione non potrà essere maggiore della durata del distacco del lavoratore sostituito: nel caso in cui s’intenda impiegare il medesimo lavoratore oltre il periodo di durata del distacco del singolo lavoratore sostituito, si procederà ad autonoma ed ulteriore comunicazione di distacco per l’ulteriore periodo.
Il sistema così concepito consente di conservare la “storia” delle comunicazioni riguardanti i singoli lavoratori evidenziando eventuali annullamenti, sostituzioni, notifiche di lunga durata o di eccedenza della lunga durata.
La sezione finale – Dati invio, consente di attribuire la marca temporale della presentazione della comunicazione e la tipologia della comunicazione (preventiva, di variazione, di annullamento). Sarà possibile utilizzare, accanto alla già prevista “Comunicazione Preventiva Posticipata”, la tipologia “Comunicazione Variazione Posticipata”, valida in occasione dell’indisponibilità del sistema e quindi per invii tardivi non imputabili all’utente.

Tempi di trasmissione

Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, che potrà essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi, gli elementi considerati indispensabili sono:
a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
La notifica di lunga durata del distacco viene registrata automaticamente dal sistema o in fase di comunicazione preventiva di un distacco ab origine di durata superiore ai 12 mesi oppure in esito alla comunicazione di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore. In tale ultimo caso la comunicazione di variazione andrà effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
Il sistema informerà gli utenti del mancato rispetto delle tempistiche di invio con specifici messaggi.

Regime sanzionatorio

Restano ferme le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione il cui importo da 100 a 500 euro è stato aumentato del 20% risultando, quindi, pari ad una somma da 180 a 600 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato; resta, altresì, immodificato il limite complessivo fissato in 150.000 euro per tali sanzioni, cui risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria.

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