Con circolare n. 69/2021, l’Inps illustra le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2020 in applicazione della disposizione inerente il trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, D.L. n. 18/2020), per cui, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Come noto, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è previsto che il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, sia equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, essa è costituita dagli operai a tempo determinato iscritti per almeno un giorno negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno 2020 e dagli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso del 2020, purchè in tale anno abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
Al riguardo, potrebbe verificarsi che uno stesso lavoratore a tempo determinato, titolare di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso. In tali ipotesi, al lavoratore che in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2020, ai fini del calcolo dell’indennità vanno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, essi accedono al trattamento di CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, tali trattamenti di integrazione salariale sono valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
Quanto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali (art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 240), inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura ma rientranti nel settore industria, agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, per la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, essi accedono dunque non alla CISOA ma alla CIGO o CIGS sulla base del requisito dimensionale. Ciò premesso, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, che nell’anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19. In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai medesimi fini, sono valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.
L’applicazione del disposto normativo in argomento, suggerita dalla formulazione letterale della norma, influirebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano già in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. Resterebbero di contro esclusi i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza, hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo le quali, sommate ai periodi di lavoro del 2019, non raggiungono le 102 giornate richieste quale requisito contributivo per l’accesso alla predetta prestazione. Pertanto, con l’obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore interessato, il disposto normativo trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo). Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI dipendenti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali (art. 2, L. 15 giugno 1984, n. 240).
Atteso che l’indennità in parola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate. Superato il predetto limite, non produce effetti; ciò, in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).
In relazione alla misura della prestazione, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% del minimale di retribuzione (art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338). A titolo di contributo di solidarietà, dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale l’Inps utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.