Firmato il12/7/2021, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’accordo di proroga, con modificazioni, del CCNL per i Dirigenti di Aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato Il presente Accordo di proroga decorre dall’1/1/2020 fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2021.
Dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall’insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 10/11/2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di prorogare al 31/12/2021 la scadenza del menzionato CCNL e di modificare gli artt. 19, 22 – con l’introduzione di un nuovo art. 22/bis – 25, 26 e 27.
Malattia
Le Parti concordano di affidare all’Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a definire, entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l’osservanza delle tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall’altra, una maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si incontreranno per verificare le proposte dell’Associazione Antonio Pastore per le conseguenti determinazioni.
Formazione professionale (CFMT)
La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal CCNL per la formazione, viene finanziata, a decorrere dall’1/10/2021, mediante contributi annui, trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione, pari a Euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza “Mario Negri” con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.
È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità manageriali delle imprese del terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a sostegno della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul mercato.
A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dall’1/9/2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT, un contributo pari ad Euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
Con la stessa decorrenza su indicata, è abrogato l’art. 35 del CCNL 18/12/2013 e del CCNL 10/11/2016.
Servizi di Welfare (CFMT)
Sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative in materia di welfare.
Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto il datore di lavoro può riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro.
Il suddetto importo verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
Il valore dell’importo, viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le modalità applicative di quanto programmato
Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
Il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
– Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro pari al 12,35% attualmente e al 12,86% a decorrere dall’1/10/2021 e del contributo a carico del dirigente pari all’1% calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
– Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dall’1/1/2019, al 2,15%, a decorrere dall’1/1/2020, al 2,19%, a decorrere dall’1/1/2021, al 2,31%, della retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54 e confluisce nel conto generale.
Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore)
Attualmente il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in Euro 4.803,05 in ragione d’anno. A decorrere dall’1/10/2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in Euro 4.296,45 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a Euro 464,81, sempre in ragione d’anno.
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)
Il Fondo di assistenza sanitaria “Mario Besusso” è finanziato mediante un contributo che a decorrere dall’1/1/2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio; con decorrenza 1/10/2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio;
b) 2,56% a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa.
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.