Prorogato al 10 settembre, il termine di presentazione delle domande per gli esami di abilitazione per i consulenti del lavoro, sessione 2021. L’esame di Stato, in deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, è costituito, per la sessione dell’anno 2021, esclusivamente dalla prova orale, la quale avrà inizio il 25 ottobre 2021 e proseguirà secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati. La domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso procedura resa disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it., accedendo tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica (DM 16 luglio 2021). In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro – indetto con DM n. 3/2021 – è costituito, per la sessione dell’anno 2021, esclusivamente dalla prova orale, conseguentemente, le prove scritte, in programma nei giorni 6 e 7 settembre 2021, non avranno luogo.
Le commissioni di esame garantiscono che la prova orale verta su tutte le materie indicate dall’articolo 2, comma 3, del citato DM n. 3/2021 (vale a dire diritto del lavoro; legislazione sociale; diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; elementi di diritto privato, pubblico e penale; ordinamento professionale e deontologia) al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richieste per l’esercizio della professione, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.
Le prove orali avranno inizio in data 25 ottobre 2021 e proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati. Tali prove si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19.
Qualora fosse necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica, con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove.
Tenuto conto del differimento dell’inizio delle prove d’esame, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 10 settembre 2021.
La domanda di ammissione all’esame di Stato, si ricorda, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso procedura resa disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it. L’accesso alla procedura è possibile esclusivamente tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, come previsto dal articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.
Per tutto quanto non previsto dal decreto in commento, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto n. 3 del 21 gennaio 2021, purché compatibili.