• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio 27

Consulenti del Lavoro

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE

Dichiarazioni trasmesse in ritardo dall’intermediario: cumulo giuridico per le sanzioni

7 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di più violazioni riguardanti l’omessa o ritardata trasmissione di dichiarazioni fiscali, la sanzione dovuta dall’intermediario incaricato è determinata applicando il cumulo giuridico e non quello materiale (Ordinanza 05 ottobre 2021, n. 26911).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il professionista abilitato ha tardivamente inviato n. 32 dichiarazioni dei redditi, con plurimi file, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
L’Agenzia delle Entrate ha irrogato le sanzioni dovute applicando il “cumulo materiale”.
L’atto è stato impugnato dal professionista con ricorso che è stato accolto dai giudici tributari, i quali hanno affermato che in caso di violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, devono ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti il “cumulo giuridico” previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, secondo i giudici, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario è possibile distinguere le violazioni formali da quelle non formali, ben potendo ipotizzarsi fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazione non meramente formale) e quella in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni irrogate per ogni singolo file contenente le dichiarazioni trasmesse tardivamente, non potendo ravvisarsi il concorso materiale o formale delle violazioni.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’applicazione del cumulo giuridico per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in relazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
In base alla disciplina sanzionatoria (art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997), in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati (intermediari), a carico degli stessi si applica la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 5.164.
In proposito, la Corte Suprema ha affermato che l’adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione, comporta che nella determinazione della sanzione per la tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni fiscali da parte dell’intermediario incaricato trova applicazione anche il principio del favor rei (art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997), in base al quale “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
Ne discende che, qualora l’intermediario incaricato incorra in più violazioni riguardanti la trasmissione telematica delle dichiarazioni, avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, si applica il cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e non il cumulo materiale.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che ben si possono distinguere anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le “meramente formali), in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Approvato il Decreto “Aiuti bis”: riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

5 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

4 Agosto 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn

Footer

Via Carlo Livi, 56
59100 Prato (PO)

+39 0574 24385
+39 0574 28374

info@studio27.it

Via Francesco Ferrucci, 57
59100 Prato (PO)

+39 0574 1662441
+39 0574 1662440

info@studio27.it

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio 27 - Consulenti del Lavoro · P.IVA: 01976830974

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta