03 sett 2021 Il legato pecuniario è un legato di genere laddove si evince che il testatore ha voluto riferirsi ai cespiti esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2021, n. 577). Con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.
La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento. Nel primo caso si parla di successione legittima, nel secondo di successione testamentaria.
Nella fattispecie in esame, il de cuius ha disposto del suo patrimonio mediante due testamenti (uno pubblico e uno olografo), affidando all’esecutore testamentario il compito di attuarli.
Ciò posto, ai sensi del Testo unico sulle successioni (D.Lgs. n. 346/1990 – TUS) sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.
alla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi: le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori, il valore globale netto dell’asse ereditario e gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.
Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi limitatamente all’oggetto del legato, limitatamente alle donazioni a suo favore e limitatamente al suo domicilio.
In ragione dell’ufficio di esecutore testamentario, l’istante figura tra i soggetti obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina, che ad indicare gli elementi richiesti dal TUS.
Affinché l’esecutore testamentario possa compilare correttamente la dichiarazione di successione è necessario procedere alla qualificazione giuridica dei legati e verificare la loro riconducibilità ad una delle categorie individuate dal legislatore civile.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie in esame configurino dei legati obbligatori di somme di denaro; la de cuius ha espressamente affermato con la disposizione testamentaria che i legati hanno ad oggetto somme di denaro indicando il “luogo” dove le stesse sono rinvenibili al momento della sua morte.
Il legato pecuniario è un legato di genere laddove si evince che il testatore ha voluto riferirsi ai cespiti esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte.
Alla luce di quanto delineato, l’imposta di successione sarà liquidata secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.
Al riguardo, tra gli elementi dell’attivo ereditario rientra anche il deposito bancario che l’esecutore testamentario dovrà provvedere a liquidare per attribuire il ricavato agli aventi diritto, secondo la volontà della de cuius.
Nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno essere indicati tutti i legatari, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER – Rendite, crediti altri beni, con il codice “GD – cosa genericamente determinata ai sensi dell’art. 653 del c.c.”.
Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull’asse ereditario ma un debito degli eredi; di conseguenza l’importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell’asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell’imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso.
Successivamente, dopo la distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di “tipo 2” in considerazione del fatto che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati; di conseguenza l’eventuale maggior valore dovrebbe essere indicato nella dichiarazione sostitutiva a favore degli altri beneficiari, quale denaro non inventariato (nel quadro ER codice DR), mentre il minor valore andrebbe a riproporzionare gli importi indicati nella prima dichiarazione a favore dei legatari.
Tale dichiarazione sostitutiva non sarebbe necessaria solo nell’ipotesi in cui il valore di realizzo dei titoli fosse uguale al valore indicato in dichiarazione.