Nel caso di una ristrutturazione edilizia, che determina la suddivisione di un immobile in più unità abitative, il limite di spesa ammesso in detrazione è di 96mila euro. Le spese eccedenti non sono agevolate e, quindi, non hanno rilievo per la fruizione dello sconto (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2021, n. 659). L’art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986, prevede la detrazione, ai fini IRPEF, delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Successivamente, la percentuale di detrazione è stata elevata al 50% ed è stata raddoppiata il limite complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare. Nel caso di interventi che determinino l’accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Al riguardo, il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Nel caso di specie, l’intervento di recupero del patrimonio ha interessato un complesso immobiliare unico che, successivamente alla ristrutturazione, risultata essere stato in parte frazionato in 4 appartamenti. In tale ipotesi, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro.