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Deducibilità dei contributi di previdenza complementare

15 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. In particolare, entro la predetta soglia, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente, deduce i contributi a carico del lavoratore e non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro. (Agenzia delle Entrate – Risposta 15 settembre 2021, n. 589).

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. (art. 8 del D.Lgs. n. 252 del 2005).
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’espressione contenuta nel norma “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro”, benché utilizzi la congiunzione “e” debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).
Una diversa interpretazione, che portasse ad escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto, che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.
Secondo la previsione del citato articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle disposizioni suindicate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.
Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:
– deduce i contributi a carico del lavoratore;
– non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, laddove il datore di lavoro avesse versato in favore di un proprio dipendente euro 4.000 a titolo di contributi di previdenza complementare e analogo importo fosse versato dal lavoratore al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro, a fronte di un reddito di lavoro dipendente di euro 100.000 assoggetterà a tassazione ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, euro 98.835,43.
In tale ipotesi, infatti, il versamento di euro 4.000 del datore di lavoro, nonché quello di euro 1.164,57 del lavoratore esauriscono il plafond di euro 5.164,57 e, conseguentemente, la restante contribuzione pari ad euro 2.835,43 (dato da 8.000 – 5.164,57), concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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