Impossibile la fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione dell’ultimo trimestre 2020 da parte di una ASD con codice attività compreso nell’allegato 1 del decreto Ristori (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2021, n. 562) Nella fattispecie posta all’esame dell’Amministrazione finanziaria, l’Istante è un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta che ha per oggetto la pratica e la diffusione di attività sportive a carattere dilettantistico, ricreative e culturali, nonché l’organizzazione didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro”. Ciò considerato, l’Associazione chiede se possa usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, per i canoni di locazione dell’ultimo trimestre 2020, anche agli enti non commerciali.
Inoltre, l’Istante fa presente che:
– le attività istituzionali sono svolte presso un complesso sportivo polifunzionale, di proprietà di una società immobiliare ed oggetto di regolare contratto di locazione registrato. In tale struttura è stata stabilita anche la sede legale dell’Associazione;
– in via marginale, viene esercitata anche una attività di tipo commerciale;
– per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, l’Associazione ha usufruito del credito di imposta (cd. “Bonus affitti”) del 60 per cento dei canoni di locazione versati, rientrando tra i soggetti beneficiari di tale agevolazione (comma 4 dell’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
– il proprio codice ATECO (93.19.10 “Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi”) è compreso tra quelli nell’Allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “bonus affitti” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto Ristori;
– i canoni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 sono stati corrisposti al locatore dell’immobile.
Per l’amministrazione finanziaria, non sono inclusi, sulla base del tenore letterale della norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’articolo 28 del decreto Rilancio con riferimento al credito di imposta fruibile relativamente ai canoni di locazione corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.
A tal riguardo, si rileva che il richiamo operato dal secondo comma dell’articolo 8 del decreto Ristori, «in quanto compatibili» alle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio non sia volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito di imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta precedente.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene, pertanto, che l’Istante, non potrà beneficiare del credito di imposta di cui all’articolo 8 del decreto Ristori.