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Decontribuzione Sud, più tempo per il conguaglio degli arretrati

1 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In riferimento alla fruizione del beneficio Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio 2021, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> del flusso mensile Uniemens possono essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021 (Inps, messaggio n. 831/2021).

Come noto, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2029, nelle seguenti misure differenziate (art. 1, co. 161, L. n. 178/2020):
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è autorizzata, per effetto dell’adozione della decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, invece, sarà necessario attendere l’esito di un ulteriore procedimento di autorizzazione (Inps, circolare 22 febbraio 2021, n. 33).
Nello specifico, il beneficio della decontribuzione è disposto per i rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni:
– Abruzzo;
– Basilicata;
– Calabria;
– Campania;
– Molise;
– Puglia;
– Sardegna;
– Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’esonero si applica nella misura del 30% della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile, fino al 31 dicembre 2021. Non sono oggetto di sgravio:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
– il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi, nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, espongono, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo>, va inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;

– nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all’Istituto, soprattutto da parte delle aziende che utilizzano il calendario sfasato, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> possono essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021.
I dati esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L. n. 104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 – mese di gennaio/febbraio 2021”.

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