L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 02 febbraio 2021, n. 74, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 26, D.L. n. 34/2020 che prevede per le società a responsabilità limitata il riconoscimento di un credito d’imposta al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Il Decreto Rilancio ha riconosciuto delle agevolazioni a fronte di aumenti di capitale di alcuni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee).
Le misure previste si applicano agli aumenti di capitale delle indicate società iscritte nel registro delle imprese, ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, aventi i seguenti requisiti:
– presentino, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, e fino a cinquanta milioni di euro;
– abbiano subito a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
– abbiano deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Tra le misure di sostegno sono previste un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in favore della società e un credito di imposta alle società stesse pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto.
Nello specifico, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Con riferimento alla società beneficiaria dell’aumento di capitale sociale, alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.