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Covid-19: rilevanza fiscale degli ammortamenti 2020 sospesi

23 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La norma che consente la deduzione fiscale delle quote di ammortamento 2020 sospese sul piano civilistico in base alle disposizioni del cd. “Decreto Agosto” non costituisce un vincolo, bensì deve ritenersi una facoltà riconosciuta al contribuente (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 settembre 2021, n. 607).

Nell’ambito dei provvedimenti atti a contrastare gli effetti negativi della pandemia sulle imprese, il Decreto Agosto ha previsto per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di sospendere le quote di ammortamento annuali del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il bilancio 2020.
In particolare, il Decreto Agosto stabilisce che:
– i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;
– i soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
– nella nota integrativa al bilancio devono essere indicate le ragioni della deroga agli ordinari criteri di ammortamento, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
In altri termini, sul piano civilistico, è stabilita una deroga all’ordinario processo di ammortamento, finalizzata a ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID- 19.

La norma è completata dalla previsione, secondo cui ai fini IRES ed IRAP, per i soggetti che applicano la sospensione degli ammortamenti, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalle disposizioni del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
Questa previsione assume particolare rilievo poiché, in assenza di un’espressa disposizione, la scelta di applicare la sospensione degli ammortamenti sul piano civilistico, avrebbe determinato l’impossibilità di dedurre le relative quote di ammortamento; ciò in quanto, in assenza di imputazione al conto economico degli ammortamenti non sarebbe rispettato il principio di previa imputazione sancito dal TUIR.
In base ai principi generali, infatti, le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Risponde a quest’ultimo principio la previsione del Decreto Agosto che sancisce espressamente la deducibilità degli ammortamenti sospesi.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico.
Tuttavia, considerata nel complesso la funzione agevolativa della norma, che ha lo scopo di ridurre l’impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, la deduzione delle quote di ammortamento sospese deve ritenersi una “facoltà” riconosciuta al contribuente.
Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).

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