L’INPS, con messaggio n. 1336/2021, ha illustrato le modalità di calcolo della retribuzione lorda su cui si basa la prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda deve riferirsi ai 12 mesi precedenti gennaio 2020, pertanto, tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza devono adeguare le retribuzioni a queste disposizioni. Con il più recente messaggio n. 2545, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per la trasmissione dei nuovi dati retributivi. Il messaggio n. 1336/2021 – come anticipato in apertura – ha indicato le modalità di calcolo della retribuzione lorda di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Secondo il citato messaggio, considerata la grave situazione economica che ha investito il settore, a causa della crisi pandemica, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Conseguentemente, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda dovrà riferirsi ai dodici mesi precedenti gennaio 2020. La trasmissione dei nuovi dati retributivi dovrà riguardare gli stessi lavoratori dell’istanza originaria di accesso e potrà essere effettuata avvalendosi del medesimo canale telematico utilizzato per l’invio della domanda. L’invio dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati dichiarati, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che andrà comunicata con PEC all’indirizzo: filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it. Ricevuta tale dichiarazione di responsabilità aziendale, l’operatore della Filiale Metropolitana di Roma Eur autorizzerà l’invio telematico del nuovo flusso di dati.
Tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, dovranno quindi adeguare le retribuzioni medesime alle disposizioni del messaggio, provvedendo altresì alla trasmissione delle stesse secondo le modalità di seguito specificate.
La trasmissione telematica autorizzata potrà avvenire accedendo ai Servizi per le aziende e consulenti del portale INPS e selezionando l’opzione “Invio domande assegno emergenziale”. Dopo avere selezionato la domanda rispetto alla quale si intende effettuare l’invio dei nuovi dati, sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml, contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi.
Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo della prestazione integrativa spettante e, qualora rispetto alle mensilità complessivamente pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno, rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti.
Nei casi in cui l’ammontare complessivo scaturente dai ricalcoli non dovesse trovare sufficiente capienza nell’importo inizialmente deliberato, quest’ultimo andrà integrato, per l’eccedenza, con apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Le modalità di trasmissione sopra descritte dovranno essere utilizzate anche con riferimento alle domande ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, che non risultino ancora autorizzate.
In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021 (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), si confermano le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento illustrate nella circolare n. 132/2016, secondo cui detta retribuzione deve essere pari alla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.