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Conversione Sostegni bis: indennità in favore di alcuni ex lavoratori portuali

27 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’articolo 40quater – inserito in sede di conversione del decreto legge n. 73/2021 – estende, in via transitoria, ad alcuni ex lavoratori portuali l’ambito di applicazione dell’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. L’estensione riguarda i lavoratori già alle dipendenze di alcune imprese, operanti in determinati porti ubicati nella Regione Sardegna, e che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso del 2020.

Nel dettaglio, la legge di conversione aggiunge all’articolo 9-bis, DL 22 marzo 2021, n. 41,il comma 2bis, secondo cui dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 2021, l’indennità di cui all’articolo 3, co. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Naspi, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020. Qualora il lavoratore opti per l’indennità, l’erogazione della NASpI è quindi sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell’indennità stessa.
L’indennità di mancato avviamento al lavoro, si ricorda, è costituita da un’indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare.

Restando in materia di indennità, l’articolo 42 del DL Sostegni bis, commi da 1 a 8, come noto, ha riconosciuto un’indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. In sede di conversione del decreto legge, il relativo limite di spesa è stato elevato, trasponendo la norma di cui all’articolo 4, comma 10, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, abrogato dalla legge di conversione in commento, fatti salvi gli effetti già prodottisi. Il nuovo testo, in particolare, incrementa da 897,6 milioni di euro a 1.065 milioni, per il 2021, il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità.
Le categorie interessate dalla suddetta indennità, si ricorda, sono: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, il comma 8bis dell’articolo 42 – anch’esso inserito in sede di conversione – esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i contributi o indennità di qualsiasi natura corrisposti in favore di lavoratori dalle regioni o dalle province autonome in base a disposizioni di legge del medesimo ente territoriale e relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; nel suddetto ambito, il beneficio dell’esenzione riguarda esclusivamente le somme finanziate con oneri a carico del bilancio del medesimo ente e corrisposte in relazione alla cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa o del rapporto di lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche qualora le somme suddette siano state attribuite in via integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina statale.

 

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