In sede di conversione del cd. “DL Sostegni-bis”, è stata introdotta, tra l’altro, l’esenzione dal versamento IMU in favore dei proprietari locatori che hanno subito la sospensione della convalida di sfratto (art. 4-ter, L. n. 106 2021). Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto.
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari di tale esenzione che abbiano effettuato il versamento della prima rata IMU 2021 entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso del corrispondente importo.
Le modalità di attuazione del beneficio e, in particolare, del rimborso dell’Imu versata indebitamente saranno definite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni.