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Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità

15 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In arrivo le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 11 ottobre 2021)

Per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Per nuclei familiari monoparentali si intendono quelli caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico. Per figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.
Il decreto in oggetto disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti.
La misura corrisposta non concorre alla formazione del reddito ai fine delle imposte ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Il beneficio è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto a norma del presente decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.
La domanda per l’ottenimento del beneficio deve essere presentata annualmente dal genitore secondo le modalità e le scadenze definite con circolare per via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati. Ai fini dell’attribuzione del beneficio l’INPS, verificata la regolarità dell’istanza, provvederà ad erogarlo all’interessato.
Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso dì validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive di tali indicazioni e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla circolare.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Il beneficio sarà assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza.
Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti sopra richiesti. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
c) affidamento del figlio a terzi.
Il genitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

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