Ai fini del contributo, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello indicato, si ritiene necessario identificare l’attività svolta nel territorio dei Comuni, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 maggio 2021, n. 373) L’art. 59 del D.L. n. 104 del 2020 ha introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi citati, realizzati nelle zone A dei comuni sopra indicati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni indicati.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Al riguardo, si rammenta che in ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello sopra indicato, si ritiene necessario identificare l’«attività svolta nel territorio dei Comuni», considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.
A tal fine, pur non essendo necessario allegare all’istanza summenzionata alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare – per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell’amministrazione finanziaria – la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell’attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail)».
Nel presupposto in cui un soggetto svolga l’attività di TRASPORTO CON NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (codice attività ATECO 493220) con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quelli indicati, si ritiene che lo stesso possa accedere al contributo, indicando l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all’attività svolta come “servizio tour” realizzata nell’intero territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.