L’Agenzia delle Entrate con le risposte del 24 giugno 2021, nn. 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, ha fornito chiarimenti sul contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021. I prodotti editoriali stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati in magazzino per il futuro, non possono essere presi in considerazione per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, perché inutilizzabili ai fini del calcolo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi, necessario per il riconoscimento dell’agevolazione. In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, ai fini dell’accesso al contributo, occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e che in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Nell’ipotesi di subentro in un contratto d’affitto d’azienda, occorre inoltre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato. Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento. L’ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”, deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all’articolo 18, co. 10, D.P.R. n. 600/1973. Le somme derivanti da una cessioni di terreni e annessi fabbricati da parte di una società di compravendita e di locazione di terreni e immobili, fuori dal campo di applicazione dell’Iva e pertanto non oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA (art. 2, co. 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972), sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui all’art. 1, co. 4, D.L. n. 41/2021, generando altri componenti di reddito. Pertanto, è da includere ai fini del calcolo del nozione di fatturato, la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, dei terreni menzionati. Non devono essere incluse nella nozione di fatturato summenzionata, invece, le somme percepite dal contribuente nell’esercizio 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita dei predetti immobili perfezionato nell’esercizio 2019, poiché laddove il contribuente le avesse incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il “fatturato” del 2018. In relazione ai soggetti che applicano il regime forfetario, il CFP COVID-19 decreto sostegni, non rileva ai fini della soglia di accesso al cit. regime (art. 1, co. 54, L. n. 190/2014). Il contributo ha finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, e pertanto è irrilevante ai fini della soglia di accesso al regime forfetario. Riguardo alla fattispecie di un contribuente titolare di società di ristorazione avviata nel 2006 e gestita direttamente fino al 2018 con successiva gestione di terzi che nel 2019 risolve il contratto di cessione di ramo d’azienda e nel 2020 ha ottenuto la riconsegna dei locali, ai fini dell’accesso al contributo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente: – deve determinare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda concessa in affitto per il periodo d’imposta 2019; – per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai periodi di riferimento, considerando anche il fatturato relativo all’azienda concessa in affitto.